Art. 1.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è inserito il seguente:

      «In deroga alle disposizioni di cui ai commi primo e secondo, al personale che si trova in condizioni di avere diritto alla indennità di aeronavigazione per piloti e a quella per paracadutisti, previste dall'articolo 5, sono corrisposte l'indennità più favorevole per intero e l'altra nella misura del 50 per cento».